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NORME GENERALI VALIDE PER OGNI SCUOLA PRIMARIA

Si riportano gli articoli del Regolamento di Istituto che regolano il funzionamento delle scuole Primarie

ARTICOLO 63

Disposizioni generali.

Durante l’ingresso degli alunni e la permanenza degli stessi nella Scuola nonché durante l'uscita valgono le seguenti norme:

  1. gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria entrano nella scuola all’apertura dei rispettivi cancelli e/o portoni, cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni;
  2. l'uscita anticipata di alunni è concessa per motivi eccezionali previa richiesta dei genitori all'insegnante a condizione che un parente maggiorenne conosciuto dall'insegnante o persona munita di delega scritta e formale con documento di riconoscimento, si presenti personalmente a prendere in consegna l'alunno;
  3. l'uscita anticipata di alunni per malessere è concessa solo a condizione che la famiglia, avvisata, provveda a ritirare l'alunno. Nell'eventualità di particolare gravità e urgenza, in mancanza di adeguata assistenza medica in loco, l'insegnante è autorizzato a provvedere, tramite ambulanza al trasporto dello scolaro al pronto soccorso dell'Ospedale, accompagnandolo personalmente e affidando la scolaresca ad un collega e ad un collaboratore scolastico ove presente.

In ogni caso non è permesso fare uscire alunni soli, prima dell'orario fissato per il termine delle lezioni.

  1. in caso di permanenza di alunni a scuola dopo il termine delle lezioni per cause di forza maggiore valgono i principi di responsabilità sui minori

ARTICOLO 64

Accoglienza alunni trasportati.

Il personale collaboratore scolastico in servizio nei plessi svolge, per brevi periodi, le funzioni di accoglienza e sorveglianza degli alunni fruenti del servizio trasporto in arrivo anticipato ed in uscita posticipata rispetto all'orario dell'attività didattica.

ARTICOLO 65

Uscita degli alunni non trasportati.

La Dirigenza, e conseguentemente gli insegnanti e i Collaboratori Scolastici, non può ritenersi vincolata (o addirittura autovincolarsi) ad attendere l’arrivo dei genitori, dopo il termine dell’orario delle lezioni e dopo che sia altresì trascorso il breve lasso temporale di “tolleranza “ di cinque minuti.

Secondo il parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova n. Cons.1126/05 - Ge del 24/03/2005

“Esiste quindi un momento cronologico individuabile con il criterio suddetto – corrispondente al termine delle lezioni ed all’uscita degli alunni dalle aule – in cui la vigilanza sull’incolumità dei ragazzi (anche di minore età) passa dall’istituzione scolastica nel suo complesso ai genitori, a prescindere dalla circostanza che tale vigilanza sia effettiva (nei casi in cui vi sia qualcuno della famiglia che vada materialmente a prendere l’alunno all’uscita di scuola) ovvero potenziale (nelle ipotesi in cui l’alunno, su disposizione dei propri genitori o familiari, ritorni a casa da solo o accompagnato da terze persone). In particolare si segnala come la Suprema Corte si sia pronunciata sul punto evidenziando che “L’istituto di istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli alunni minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate” (Cass. Civ. Sez I sent. N. 3047 dl 30/3799).”

Il summenzionato parere è assunto come articolo del presente regolamento per la disciplina dell’uscita degli alunni non trasportati.

ARTICOLO 67

Norme specifiche per la Scuola Primaria

a)      Gli alunni devono trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni. Al suono della prima campana, gli alunni ordinatamente entrano nella scuola e si recano dove li attendono i rispettivi insegnanti, secondo il piano predisposto in ciascuna scuola.

b)      Gli insegnanti dell'ultima ora accompagnano al portone d’ingresso gli alunni della propria classe in modo ordinato. Prima di uscire dall'aula gli alunni controllano che la stessa non sia oltremodo sporca e disordinata.

c)      Qualora la scolaresca dovesse cambiare aula o uscire dalla Scuola, l’insegnante uscente deve assicurarsi che tutti gli allievi abbiano lasciato l'aula

d)      Gli intervalli di metà mattina o del dopo mensa si svolgono nelle classi o nel giardino della scuola. Durante l’intervallo del mattino è possibile consumare uno spuntino e recarsi ai servizi; durante le ore di lezione è consentito andare in bagno solo in caso di estrema necessità o di presentazione di richiesta scritta o prescrizione medica. Gli alunni durante l'intervallo sono sorvegliati dagli insegnanti, che non consentono attività incontrollate o inadatte all’ambiente, ma sempre attività bene organizzate.

e)      Gli alunni devono avere cura di non insudiciare gli spazi a loro destinati.

Non è consentito l’ingresso di minori (alunni, fratelli, ecc.) all’interno dell’edificio scolastico e degli spazi di pertinenza della scuola, compresi gli eventuali giardini e cortili, in occasione delle assemblee di classe o di sezione e/o dei colloqui con i genitori e comunque al di fuori del normale orario di lezione.

ARTICOLO 69

Diario scolastico

Il diario è il mezzo di comunicazione tra la scuola e la famiglia e come tale deve essere tenuto in ordine. In esso l'alunno deve scrivere, oltre ai propri impegni scolastici, anche tutti gli avvisi dettati per circolari interne della Presidenza. Il genitore deve assicurarsi giornalmente che il proprio figlio porti regolarmente a scuola il diario, vi annoti gli avvisi e deve firmare ogni comunicazione della scuola. La scuola non si assume la responsabilità connessa ad avvisi regolarmente dettati in classe e non comunicati ai genitori da parte degli alunni.

ARTICOLO 70

Giustificazione delle assenze

Le giustificazioni degli alunni firmate da un genitore devono essere fatte:

-          sul diario, per la scuola Primaria;

-          sull'apposito libretto delle assenze che verrà consegnato all'atto dell'iscrizione, per la scuola Secondaria di I grado.

La giustificazione deve essere presentata il giorno stesso del rientro a scuola: la ripetuta mancanza di giustificazioni sarà segnalata alla famiglia dalla segreteria. In caso di malattie contagiose, anche di familiari, i genitori sono invitati a segnalare il fatto alla scuola per ovvi motivi di salute.

Chi, dopo un'assenza, si presenta senza giustificazione potrà, in via eccezionale, essere riammesso a scuola dal docente in servizio, in attesa della regolarizzazione dell'assenza che dovrà essere effettuata il giorno successivo. Qualora l'assenza non venisse giustificata entro il terzo giorno, sarà cura del docente della prima ora informare il coordinatore di classe che contatterà la famiglia la quale dovrà provvedere a giustificare l'assenza presentandosi a Scuola. Le assenze all'insaputa dei genitori – se verificate come tali direttamente da uno o più docenti - richiedono immediata comunicazione ai genitori ed eventualmente la convocazione dei genitori.

ARTICOLO 71

Assenze per infortunio

In caso di assenza per infortunio l'alunno dovrebbe rientrare a scuola soltanto il giorno dopo lo scadere dei giorni di prognosi previsti dall'accertamento medico ospedaliero.

Qualora i genitori intendano far frequentare comunque l'alunno infortunato dovranno esibire una dichiarazione del proprio medico curante da cui si evinca che l'alunno, nonostante la prognosi, può frequentare regolarmente tutte le lezioni e/o essere dispensato da alcune attività.

ARTICOLO 72

Disposizioni generali circa ritardi, entrate posticipate, uscite anticipate

Gli alunni sono invitati ad entrare puntuali a scuola rispettando gli orari stabiliti.

L'eventuale ritardo comporta la richiesta di giustificazione da portare il giorno dopo. In caso di continui ritardi saranno avvisati i genitori.

In caso di uscita anticipata l'alunno può essere prelevato solo da un genitore o da un maggiorenne delegato.

I permessi degli alunni che escono anticipatamente devono essere presentati anche all'uscita al personale non docente.

Nella scuola secondaria di I grado le richieste di uscita anticipata ed entrata posticipata devono essere siglate dall’insegnante presente in aula al momento stesso dell’entrata/uscita posticipata/anticipata.

Si precisa che la quinta richiesta verrà comunicata dal docente al Coordinatore di plesso, Prof.ssa Dominioni, la quale provvederà a siglarla e a contattare la famiglia.

Entrambe le richieste sono concesse solo se scritte e firmate dai genitori.

ARTICOLO 73

Esonero dall’attività di educazione fisica

L’esonero dell’alunno dalla frequenza delle attività di educazionefisica viene rilasciato dal Dirigente sulla base della sola certificazione del medico curante. Gli alunni esentati dalle esercitazioni pratiche di Educazione Fisica dovranno ugualmente partecipare alle lezioni in palestra.

ARTICOLO 74

Partecipazione ad attività agonistico-sportive

La partecipazione dell’alunno ad attività agonistico-sportive organizzate dalla scuola o svolte nelle scuole durante gli orari scolastici e per attività programmata nel POF deve essere preventivamente certificata dal medico curante.

ARTICOLO 75

Necessità di uscita dall’aula

Durante le ore di lezione nessun alunno può di norma uscire dall’aula, fatto salve improrogabili necessità fisiologiche o condizioni che rendano impossibile all'alunno di proseguire nell'attività pratico-operativa.

In tal caso i docenti, di norma, non dovranno fare uscire dall’aula più di un alunno alla volta.

Gli alunni possono spostarsi da soli all’interno dell’edificio scolastico solo per accedere ai servizi igienici. Negli altri casi devono essere accompagnati dal personale Ata o da un docente.

ARTICOLO 76

Uso del cellulare

È vietato l’uso del cellulare durante l’orario scolastico. In caso di violazione l’apparecchio sarà trattenuto e riconsegnato al termine delle lezioni, previa comunicazione alla famiglia.

ARTICOLO 77

Norme di comportamento

Gli alunni devono mantenere all'interno dell'edificio (aule, servizi, corridoi, laboratori, palestra) un contegno educato e rispettoso, evitando in qualunque momento giochi violenti e pericolosi, anche durante le momentanee assenze degli insegnanti. Il loro abbigliamento deve essere consono all'ambiente e devono essere rispettate corrette norme igieniche sulla pulizia della persona.

Gli alunni non devono lasciare in custoditi oggetti di valore; la scuola non può rispondere degli oggetti che risultassero mancanti o danneggiati anche se si riserva di vigilare nel limite del possibile.

Qualora, in accordo con le famiglie, si ritenesse opportuno, per evitare il sovraccarico degli zaini, far depositare alcuni testi didattici nelle aule, la scuola non risponde di eventuali danneggiamenti o mancato ritrovamento degli stessi.

Il corretto uso dell'edificio scolastico e dei suoi arredi è un irrinunciabile fatto di civiltà. Di essi è proprietaria la collettività e ad essa si deve rispondere per la buona conservazione. L'alunno che reca danno all'edificio scolastico o agli arredi è obbligato al risarcimento.

ARTICOLO 78

Allontanamento di un docente o di un alunno dall’aula

Se, per qualsiasi motivo, il docente deve lasciare la classe, è necessario che faccia intervenire da subito un collaboratore scolastico.

Se, per motivi eccezionali, il docente deve allontanare uno studente dalla classe, è necessario che lo stesso venga affidato alla sorveglianza di un collaboratore scolastico o, in casi di particolare gravità al Dirigente Scolastico o suo delegato.

ARTICOLO 80

Presenze di estranei nei locali scolastici.

Durante le ore di lezione e di attività didattica non è ammessa la presenza dei genitori e di estranei nei locali scolastici. Interventi sporadici di esperti o di personale qualificato, a titolo gratuito e senza oneri di alcun genere a carico dell'amministrazione scolastica, sono deliberati di volta in volta dal Consiglio di Istituto, al fine di integrare ed arricchire sul piano culturale l'attività educativo-didattica degli insegnanti.